NON Cumutabilità incentivi Tremonti-Ambiente con incentivi Conto energia

Il Governo approva la non cumulabilità degli incentivi: il D. L. 124/2019 prevede che i beneficiari del III, IV e V Conto Energia devono versare entro il 30 giugno 2020 un importo pari all’intero beneficio della Tremonti Ambiente.

Il Governo mediante il Decreto Legge 26 ottobre 2019, n. 124 – pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 252 del 26 ottobre 2019 – è intervenuto sull’annosa questione della cumulabilità tra Tremonti Ambiente e tariffe incentivanti. In particolare, all’articolo 36 del Decreto Legge, in relazione alle società che detengono impianti che godono del III, IV e V Conto energia, prevede che in caso di cumulo tra Tremonti Ambiente e tariffe incentivanti le società possano avvalersi della facoltà di usufruire di apposita procedura che, muovendo dall’assunto della non cumulabilità dei benefici, presuppone la rinuncia ai benefici fruiti in forza della Tremonti Ambiente con contestuale restituzione delle somme.

Sul punto il Decreto Legge prevede che “il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica è subordinato al pagamento di una somma determinata applicando alla variazione in diminuzione effettuata in dichiarazione relativa alla detassazione per investimenti ambientali l’aliquota d’imposta pro tempore vigente”.

I soggetti che intenderanno avvalersi di tale procedura dovranno presentare apposita comunicazione all’Agenzia delle entrate, in cui il contribuente dovrà assumere l’impegno di rinunciare ad eventuali giudizi pendenti in merito al recupero delle agevolazioni non spettanti in virtù dell’asserito divieto di cumulo. La definizione si perfezionerà con la presentazione della comunicazione in questione e con il pagamento degli importi dovuti entro il termine del 30 giugno 2020. L’articolo 36 conclude precisando che resta ferma la facoltà di agire in giudizio a tutela dei propri diritti per coloro che non ritengono di avvalersi della “facoltà” prevista dal Decreto Legge stesso.

 

La questione è all’attenzione delle Associazioni di settore, degli operatori e degli stakeholders interessati dal Decreto che chiedo chiarimenti a livello europeo anche a seguito della recente sentenza del TAR Lazio (n. 6784 depositata il 29 maggio 2019) che sostanzialmente ha ribadito la cumulabilità degli incentivi.

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Catia Tarquini