Aziende Energivore: aperto il portale per richiedere le agevolazioni per l’annualità 2017 e 2019

Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica di cui al D.M. del 5 aprile 2013 per l’anno 2017 e al D.M. del 21 dicembre 2017 per l’anno 2019:

APERTURA PROCEDURA RACCOLTA DATI E INVIO DICHIARAZIONI

Facendo riferimento  al tema delle agevolazioni per le aziende energivore, già trattato nelle vaie fasi in precedenti articoli, come previsto dalle deliberazioni dell’ARERA (Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente), con la Circolare n. 34/2018/ELT, CSEA comunica che dal 28 settembre 2018 è possibile accedere al Portale per la raccolta delle dichiarazioni:

  1. per l’annualità 2017 (Ante Riforma – D.M. 5 aprile 2013)
  2. per l’annualità 2019 (Post Riforma – D.M. 21 dicembre 2017)

ai fini dell’inserimento nell’Elenco delle imprese a forte consumo di energia elettrica per le rispettive annualità e del conseguente ottenimento del cosiddetto Bonus Energivori.

Il termine ultimo per l’invio delle dichiarazioni è fissato per il giorno 12 novembre 2018; scaduto tale termine non sarà più possibile accedere alle previste forme di agevolazione per le annualità 2017 e 2019.

 

I requisiti per l’accesso
Le condizioni da rispettare per l’accesso all’agevolazione “Ante-riforma” per l’annualità 2017 sono:

  1. Codici ATECO per le attività manifatturiere (codici da 10 a 33) o attività estrattive (codici da 05 a 09);
  2. Utilizzo per lo svolgimento della propria attività di almeno 2,4 GWh elettrici annui;
  3. Indice Intensità Elettroenergetica (rapporto tra costo dell’energia elettrica utilizzata nell’anno solare 2017 ed il fatturato 2017) superiore al 2%;

requisiti indicati dall’articolo 3, comma 1, del decreto 5 aprile 2013, nonché dalle deliberazioni dell’Autorità 437/2013/R/eel e 467/2013/R/eel.

Le condizioni da rispettare per l’accesso all’agevolazione “Post-riforma” per l’annualità 2019 sono:

  1. Consumo medio nel triennio di riferimento di energia elettrica pari ad almeno 1 GWh/anno
  2. Aziende operanti nei settori di attività economica riportati nell’allegato 3 Linee Guida CE;
  3. Aziende operanti nei settori di attività di cui all’Allegato 5 alle Linee Guida CE e sono caratterizzati da Indice di Intensità Elettrica positivo, determinato in relazione al VAL, non inferiore al 20%;
  4. Aziende che non rientrano fra quelle di cui ai punti B e C ma già inserite negli elenchi delle imprese a forte consumo di energia elettrica redatti dalla CSEA (Cassa per i Servizi Energetici ed Ambientali) per le annualità 2013 o 2014

requisiti di cui al D.M. 21 dicembre 2017 nonché quelli previsti dalla deliberazione dell’Autorità 921/2017/R/eel

Imprese neo costituite (costituite nel 2018)
Le imprese costituite da meno di un anno (cioè costituite nel 2018) o quelle senza consumi negli anni precedenti per inattività potranno presentare la “Dichiarazione Energivori Post Riforma (D.M. 21 dicembre 2017)” basata sulle migliori stime dei dati di consumo ed economici dalle stesse elaborate per l’annualità 2018.

Per le sole aziende “Neo-costituite” il termine ultimo per l’invio della Dichiarazione è fissato per il 31 Dicembre 2018.

L’agevolazione: livelli di contribuzione
La componente Asos dei cosiddetti Oneri di Sistema è azzerata in fattura del fornitore elettrico e la contribuzione gestita direttamente con CSEA in forma “una tantum” per ciascuna annualità.

Il livello di contribuzione al pagamento della componente Asos per le imprese con Indice di Intensità Elettrica rispetto al VAL maggiore o uguale al 20% è parametrato rispetto allo stesso VAL nella misura di cui alla tabella seguente:

Classe iVAL Contribuzione Asos
20% ≤ iVAL < 30% 2,5% del VAL
30% ≤ iVAL < 40% 1,5% del VAL
40% ≤ iVAL < 50% 1% del VAL
iVAL > 50% 0,5% del VAL

 

Per le altre imprese energivore eleggibili con Indice di Intensità Elettrica rispetto al VAL minore al 20%, invece, la contribuzione al pagamento della componente Asos è gestita direttamente in fattura del fornitore, sotto forma di “sconto”, e decresce al crescere dell’intensità elettrica rispetto al fatturato (iFAT), secondo il seguente schema:

Classe iFAT Contribuzione Asos
< 2% 100%
2% ≤ Ifat ≤ 10% 55%
10% < Ifat ≤ 15% 40%
Ifat > 15% 25%

Azioni del Consorzio Energie Firenze
Per le imprese interessate CEF offre assistenza nella raccolta dei dati e nella presentazione della domanda di agevolazione fino all’ottenimento e al controllo dell’agevolazione spettante.
Per maggiori informazioni gli uffici del Consorzio sono a disposizione.

Riferimenti:
Dott.ssa Catia Tarquini
Tel: 055.2707286, email: catia.tarquini@confindustriafirenze.it.

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Catia Tarquini