Mercato dell’energia: in caso di ritardo nei pagamenti i fornitori richiedono il distacco delle forniture al gestore della distribuzione.

Da gennaio 2012 sono entrate in vigore le delibere dell’Autorità per l’energia con nuove disposizioni su tutela e responsabilità dell’utente anche per il settore gas con norme omogenee al mercato elettrico.

Premessa
L’Autorità per l’energia, con la Delibera Arg/gas 99/11 “Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi” ha approvato il Testo Integrato Morosità Gas (TIMG) e con la Delibera ARG/com 151/11 ha modificato e integrato la disciplina vigente in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica attraverso una disciplina organica della morosità.

Novità
I Testi unici pubblicati dall’Autorità dell’Energia raccolgono l’intera disciplina in materia di morosità per il mercato della vendita al dettaglio sia del gas naturale e sia dell’energia elettrica, con particolare riferimento alla regolazione dei servizi di distribuzione e vendita, contrastando il fenomeno della morosità (dalla messa in mora, agli interventi di sospensione della fornitura) con opportune distinzioni a seconda che il cliente finale rientri o meno nella categoria disalimentabile.

Se l’utente non paga entro i termini indicati in bolletta, il fornitore invia una comunicazione di messa in mora con l’indicazione:
• del termine ultimo per il pagamento;
• delle modalità con cui comunicare l’avvenuto pagamento (telefono, fax, ecc.);
• del termine previsto per la sospensione della fornitura, se il cliente continua a non pagare;
• del costo delle eventuali operazioni di sospensione e riattivazione della fornitura.
Se il cliente non paga nonostante il sollecito, il fornitore può dare corso alla sospensione della fornitura.

La fornitura non può essere sospesa se l’utente non è stato preavvisato con raccomandata o posta certificata. Inoltre, la fornitura non può essere sospesa nei seguenti casi: quando il pagamento della bolletta è già stato eseguito ma non ancora comunicato al venditore dall’incaricato alla riscossione per una causa non imputabile al cliente; se l’importo non pagato è inferiore o uguale al deposito cauzionale; in caso di mancato pagamento di servizi diversi dalla fornitura di energia elettrica (ad esempio la fornitura di gas) quando tale fornitura è erogata da un’impresa multiservizio; nei giorni di venerdì e sabato e nei giorni festivi e prefestivi; in caso di fornitura di energia elettrica necessaria per il funzionamento di apparati di cura; per cause non previste in modo dettagliato nel contratto di vendita e quindi non note al cliente; in presenza di reclamo scritto, relativo alla ricostruzione dei consumi a seguito di malfunzionamento del gruppo di misura, inoltrato nelle forme, modi e tempi previsti dall’esercente e comunicati al cliente secondo le modalità stabilite ai sensi dall’art. 18 Del. 200/99; in caso di mancata sottoscrizione del contratto di fornitura.

Nel caso di sospensione della fornitura per morosità, l’utente è tenuto a sostenere gli oneri per la disattivazione e la riattivazione, nel limite del costo sostenuto per queste operazioni dal fornitore.

La riattivazione della fornitura avviene entro un giorno lavorativo da quando l’utente comunica l’avvenuto pagamento secondo le modalità indicate nella comunicazione di messa in mora. Il tempo di riattivazione della fornitura o di ripristino della potenza è uno degli standard specifici di qualità commerciale previsti dalla delibera n. 333/07 e successive modifiche, e se non viene rispettato il cliente riceve un indennizzo automatico.

La delibera Arg/gas 99/11 dà poi al venditore la possibilità di comunicare all’impresa distributrice la cessazione amministrativa, che corrisponde alla risoluzione del contratto di vendita con il cliente finale. Ciò consente di regolare lo switching out permettendo al venditore di indicare la data dalla quale cessa la propria responsabilità dei prelievi relativamente ad un punto di riconsegna.

Inoltre, con un intervento sulla deliberazione n. 229/01 sono stati modificati i livelli del deposito cauzionale per adeguare gli importi previsti alla stima della spesa sostenuta dal venditore per un mese di fornitura del servizio, togliendo i riferimenti ai livelli da applicare ai clienti finali e prevedendo disposizioni transitorie sulla rateizzazione dell’incremento per i clienti già esistenti.
La nuova disciplina è entrata in vigore il 1° gennaio 2012, salvo dove indicato diversamente.

In vista dei mutamenti che si stanno delineando con la completa apertura dei mercati energetici nazionali e la previsione della creazione di un unico mercato europeo dell’energia, il supporto di competenze esperte per la gestione degli approvvigionamenti energetici è un valido strumento per risparmiare nel costo delle bollette e programmare i propri investimenti aziendali.

Gli uffici del Consorzio Energie Firenze sono a disposizione degli Associati interessati ad un aggiornamento e confronto sul tema di estrema attualità del costo dell’energia in bolletta.

Consorzio Energie Firenze
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