Impianti termici: le nuove scadenze previste dal DPR 74/2013 dei controlli obbligatori sugli impianti creano ancora confusione tra le imprese.

Assotermica ha pubblicato un vademecum su come curare sicurezza ed efficienza energetica degli impianti di riscaldamento, ma molte Regioni non hanno ancora definito eventuali regolamenti territoriali.

Premessa
L’arrivo della stagione fredda ripropone, ogni anno, il tema connesso all’utilizzo e manutenzione degli impianti termici per il riscaldamento. Il corretto utilizzo di questi impianti, oltre alle possibilità di risparmio legate ad una riduzione del consumo di energia, si intreccia a questioni relative alla sicurezza e all’efficienza energetica.

Ricordiamo infatti che con il DPR 74/2013, dal 12 luglio 2013, è cambiato il calendario dei controlli obbligatori per legge per gli impianti termici.

Novità
Innanzitutto è bene che i responsabili degli impianti effettuino controlli per l’efficienza energetica, per evitare sprechi nei consumi di energia derivanti da impianti poco performanti.

Per altro ricordiamo che le cadenze temporali per i controlli obbligatori sugli impianti termici sono state modificate e indicate nell’allegato A del DPR 74/2013 nel modo che segue:

– per gli impianti alimentati a gas, metano o GPL ogni 4 anni se di potenza compresa tra da 10 a 100 kW;
– per gli impianti alimentati a gas, metano o GPL ogni 2 anni se di potenze superiori a 100 kW;
– per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido ogni 2 anni se di potenza compresa tra 10 e 100 kW;
– per gli impianti alimentati a combustibile liquido o solido ogni anno se di potenze superiori a 100 kW;
– per gli impianti cogenerativi di microgenerazione, potenze comprese tra 50 kW, ogni 4 anni;
– per gli impianti cogenerativi, unità cogenerative con potenze maggiori o uguali a 50 kW, ogni 2 anni;
– per gli impianti con macchine frigorifere a pompa di calore, ogni 2 o 4 anni a seconda della tipologia e della potenza dell’apparecchio.

Da segnalare tuttavia che le tempistiche indicate sono quelle minime obbligatorie previste dal DPR. E’ delegata la possibilità alle Amministrazioni Regionali, in relazione a loro valutazioni e specificità territoriali, di renderle più stringenti.

E’ importante che i responsabili dell’impianto si rivolgano ad un tecnico abilitato all’effettuazione di simili controlli. Al termine delle operazioni, il tecnico stesso deve infatti rilasciare al responsabile dell’impianto un rapporto di controllo di efficienza energetica (da doversi custodire insieme al libretto) che sarà oggetto di valutazione nell’ambito delle ispezioni operate dalle Autorità competenti.

Per quanto riguarda la questione connessa alla sicurezza dell’impianto è invece bene rispettare le scadenze temporali riportate nelle istruzioni tecniche per l’uso e la manutenzione fornite dall’impresa installatrice dell’impianto.

Nello specifico i responsabili dell’impianto devono rispettare quanto previsto dal decreto ministeriale 22 gennaio 2008, n. 37, rivolgendosi peri i controlli e manutenzioni a ditte specializzate ed abilitate ai sensi del decreto stesso.

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