L’esenzione dalle accise delle forniture energetiche relative ad alcuni settori industriali.

Dai quesiti rivolti agli uffici del Consorzio CEF e dai sopralluoghi nelle imprese emerge che molte aziende non fruiscono dell’esenzione prevista del D.Lgs. n.26/2007 pur potendone beneficiare.

Premessa
Tornando a parlare del costo dell’energia, che è la somma di tante variabili che gravitano nel mercato elettrico, ricordiamo che con il passaggio a nuovo fornitore è importante comunicare l’eventuale diritto alla detrazione fiscale delle accise sull’energia elettrica che il Decreto Legislativo n.26 del 2 febbraio 2007, in attuazione della Direttiva 2003/96/CE, ha lasciato sostanzialmente invariato alle imprese industriali in vigore fin dal 2000.

Vantaggi
In Italia, per le imprese industriali, esistono due imposizioni fiscali per il settore elettrico:
– imposta erariale pari a 3,1€/MWh
– addizionale provinciale diversificata per ogni provincia da 9 a 12 €/MWh sui primi 200 MWh mese di consumo.

Il D.Lgs 26/2007 conferma l’esenzione dall’imposta per coloro che consumano energia elettrica al di sopra dei 1,2 GWh mese; impiegano l’energia nei settori di cui al punto 4 della direttiva EU, cioè: se utilizzata principalmente per la riduzione chimica e nei processi elettrolitici e metallurgici; se impiegata nei processi mineralogici; se impiegata per la realizzazione di prodotti sul cui costo finale, calcolato in media per unità, incida per oltre il 50 per cento.

L’Agenzia delle Dogane in collaborazione con ENI ha elaborato il Testo Unico “Manuale delle accise 2007”, che le associate interessate a maggiori informazioni possono consultare e scaricare direttamente dal sito del Consorzio Energia Firenze, www.cefenergia.it, nell’area Circolari riservata per i soci oppure nel sito del Parlamento italiano, nella sezione leggi.

Gli artt. da 52 a 60 indicano per l’energia elettrica i prodotti soggetti a tassazione, agevolazione ed esenzione, mentre l’art. 26 è riguarda il tema del gas naturale.

Per ciò che concerne l’energia elettrica le diverse procedure si articolano a seconda che questa sia autoprodotta o acquistata dall’azienda.

Nel secondo caso se l’uso di energia nel processo produttivo è promiscuo, l’impresa deve misurare la quantità idonea per l’esenzione e versare direttamente all’Agenzia tributaria il corrispettivo delle accise (soggetto obbligato).
Nel caso in cui invece il processo produttivo non abbia un uso promiscuo dell’energia, l’azienda trasmetterà al fornitore la relazione tecnica indicante l’autocertificazione di esenzione e pagherà le imposte dovute sulla base di quanto trasmesso. In questa situazione l’Agenzia tributaria ha solo il compito di vigilanza.

Novità
La Determinazione dell’Agenzia delle Dogane n. 1493 del 26 settembre 2007 ha disposto che, a partire dal 01/01/2008, le dichiarazioni di consumo annuali di energia elettrica, oltrechè di gas naturale, debbano essere presentate dai soggetti obbligati in forma telematica, entro il 31 marzo di ogni anno per l’anno precedente. Lo scambio telematico dei dati tra il soggetto obbligato e l’Agenzia delle Dogane avviene, attraverso la piattaforma del Servizio Telematico Doganale – EDI.

Il Servizio Telematico Doganale – EDI prevede l’uso della Firma Digitale che garantisce l’autenticazione degli utenti, l’integrità e la riservatezza dei dati ed il “non-ripudio” delle dichiarazioni telematiche inviate. Per altro l’Agenzia delle Dogane agisce come Certification Authority in quanto distribuisce gratuitamente anche il software per la generazione delle chiavi e per la verifica della firma digitale secondo i previsti standard nazionali e comunitari.

L’utente, una volta abilitato al Servizio ed ottenuto le relative password di accesso, dovrà predisporre il file telematico secondo lo standard previsto dagli specifici tracciati” pubblicati ed aggiornati continuamente nella sezione “Accise – Dichiarazione di consumo per l’energia elettrica e per il gas naturale” del sito web dell’Agenzia, firmarlo elettronicamente ed inviarlo.

Confindustria Firenze, per facilitare gli associati a seguire in maniera più precisa e consapevole la materia, ha stretto da anni una proficua collaborazione con gli uffici competenti dell’Agenzia della Dogane al fine di indirizzare correttamente l’associato nell’espletamento della procedura.

Per altro, per venire in contro all’esigenze delle associate di fruire di servizi tecnici specialistici per adempiere alle procedure richieste per la pratica di esenzione, il Consorzio Energie Firenze, tramite Confindustria Firenze, ha sviluppato convenzioni vantaggiose con società abilitate per l’erogazione di tali servizi.

Per informazioni:
Consorzio Energie Firenze
via Valfonda 9, 50123 Firenze
tel. 055 2707286 – fax: 055 2707204
e-mail consorzio.cef@confindustriafirenze.it

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th.thantalas@gmail.com

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