Incentivi: Informativa del GSE sulla documentazione antimafia

Informativa relativa alla sospensione da parte del GSE della convenzione per mancanza della documentazione antimafia

Riportiamo un importante comunicato emesso dall’Area Energia di Confindustria riguardante la mancanza della certificazione antimafia per le aziende inserite negli elenchi delle Imprese ad alta intensità energetica.

Il GSE, ai sensi di quanto previsto dall’art. 91 del D.Lgs. 159/2011 (cd. Codice antimafia), ha l’obbligo di acquisire, tramite la Banca Dati Nazionale Unica per la Documentazione Antimafia (BDNA), la documentazione inerente all’informativa antimafia per tutti i proprietari di impianti che ricevono incentivi per un importo superiore a €150.000,00 calcolato per l’intera durata del periodo incentivante.

Ai fini delle verifiche antimafia per il tramite della prefettura, la documentazione richiesta prevede:

  1. dichiarazione sostitutiva del certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, dalla quale risultino i dati dei soggetti da controllare a norma dell’art. 85 del D. Lgs. 159/2011;
  2. dichiarazioni sostitutive redatte ai sensi del D.P.R. 445 del 2000, a cura dei soggetti obbligati ex art. 85 del D. Lgs. 159/2011, riferite ai loro familiari conviventi di maggiore età;
  3. l’eventuale dichiarazione di esenzione dall’obbligo della presentazione della documentazione antimafia.

Le dichiarazioni di cui ai punti 1, 2 e 3, debitamente compilate, sottoscritte e corredate dei documenti di identità, in corso di validità, di ogni dichiarante, dovranno essere trasmesse esclusivamente tramite la sezione del Portale informatico GWA denominata “Documentazione Antimafia” [https://applicazioni.gse.it/GWA_UI/] che consente agli operatori di inserire i dati per la compilazione delle dichiarazioni, scaricare i modelli così precompilati e di trasmetterli alla scrivente Società, sempre tramite il suddetto portale, sottoscritti e corredati dei documenti di identità in corso di validità di ogni dichiarante.

IMPORTANTE: l’informazione antimafia ha una validità di 12 mesi dalla data del rilascio, pertanto i soggetti sottoposti alla verifica antimafia devono inviare ogni anno la documentazione necessaria.

Sospensione delle convenzioni e di ogni forma di incentivazione in essere: il GSE, in mancanza della trasmissione della documentazione necessaria ai controlli antimafia, debitamente compilata, sottoscritta e corredata dei documenti di identità in corso di validità di ogni dichiarante, procede cautelativamente alla sospensione delle convenzioni e di ogni forma di incentivazione in essere. In tal caso, l’operatore dovrà trasmettere attraverso il portale WEB dedicato la documentazione necessaria ai controlli antimafia verificando la correttezza di tutti i dati richiesti.

Le convenzioni verranno riattivate:

  • a seguito del rilascio dell’informativa antimafia da parte della Prefettura competente attraverso la BDNA, nei casi in cui la suddetta informativa non comporti un’interdittiva nei confronti dell’operatore;
  • decorso il termine di 30 giorni dall’invio della richiesta di verifica da parte del GSE alla BDNA, in assenza del rilascio dell’informativa da parte della Prefettura.

Per ogni chiarimento in materia, oltre agli approfondimenti disponibili nella sezione web FAQ “Antimafia” https://www.gse.it/servizi-per-te/supporto/antimafia/supporto-alla-presentazione-della-richiesta, è possibile inviare una e-mail all’indirizzo compilando il form disponibile nell’area supporto sul sito internet del GSE.”

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Catia Tarquini