Decreto Odorizzazione Gas: aggiornamento delle regole tecniche con ultimatum a grandi utenti

Il ministero dello Sviluppo economico ha aggiornato con Decreto la regola tecnica sulle caratteristiche chimico fisiche del gas naturale immesso nelle reti italiane.

Tra le novità del decreto in questione, che all’art. 1 aggiorna la precedente regola approvata con decreto del 19 febbraio 2007, ci sono: l’esplicita menzione del GNL rigassificato nel campo di applicazione; una definizione di GNL che non contiene più riferimenti a punto di ebollizione e condizioni di pressione; l’applicazione della regola anche delle reti di distribuzione locale (escluse nel decreto del 2007); tra le componenti, una revisione al ribasso delle soglie di anidride carbonica e solfuro di idrogeno, una ridefinizione delle soglie di zolfo al netto di quello per odorizzazione e, tra le proprietà fisiche, una modifica dei valori di densità relativa.

Gli articoli dal 2 all’8 invece si occupano della questione degli obblighi di odorizzazione del gas per usi domestici e similari presso i clienti direttamente collegati alle reti di trasporto, “scoppiata” nel 2015 quando il Tar ha accolto un ricorso di Snam contro le delibere dell’allora Aeegsi sulla qualità nel periodo regolatorio 2014-17.

Queste imponevano appunto tale obbligo al gestore della rete di trasporto nei casi in cui presso le grandi utenze si faccia anche un uso domestico o similare del gas (es. abitazioni operai, mense etc).

Il Tar aveva imposto all’Autorità di tornare sulla questione garantendo una previa consultazione e un adeguato periodo di transizione, il che l’Arera aveva fatto con una nuova delibera a fine 2015.

Sul tema il DM stabilisce tra le altre cose che gli utenti interessati avranno 60 giorni di tempo giorni dall’entrata in vigore del decreto (entro il 6 Agosto 2018) per dichiarare a Snam se nel proprio impianto (o in quello per il quale hanno richiesto l’allaccio) si fa o meno anche un uso domestico o similare. In caso affermativo gli stessi utenti avranno 6 mesi di tempo sempre dall’entrata in vigore (entro il 7 dicembre 2018) per produrre a Snam un’attestazione di avere in esercizio impianti di odorizzazione o equivalenti (es rilevatori di gas con dispositivi di intercettazione automatica), realizzati in proprio o avvalendosi del supporto di Snam stessa. Se l’utente non produce la dichiarazione o l’attestazione per tempo, Snam può interrompere la fornitura di gas entro 30 giorni.

Confindustria sul tema si è attivata anche grazie al supporto tecnico del Coordinamento dei Consorzi di Energia, a cui il Consorzio Energie Firenze aderisce, e a seguito degli incontri organizzati con il Regolatore, il Mise e Snam sul tema dell’odorizzazione delle cabine di misura dei clienti direttamente allacciati alla rete di trasporto, comunichiamo che è stata pubblicata sul sito dell’impresa di trasporto una nota descrittiva afferente al Decreto Ministeriale 18 maggio 2018 in cui, ai punti 3A e 3C sono state inserite precisazioni in ordine ai costi indicativi associati alla realizzazione e/o gestione degli impianti in caso di richiesta di supporto a Snam RG.

In allegato la nota esplicativa pubblicata al link:
http://www.snam.it/export/sites/snam-rp/repository-srg/file/it/business-servizi/Processi_Online/ServiziAlCliente/procedure-moduli/odorizzazione_utilizzo_in_sicurezza_del_gas/0_-_NOTA_ESPLICATIVA_ADEMPIMENTI_D.M._18_MAGGIO_2018.pdf

Da segnalare che Snam è tenuta a supportare, ai sensi dell’articolo 2, comma 3, del Decreto, il Cliente Finale – ove ne ricorrano i presupposti – nelle attività funzionali ad assicurare l’odorizzazione del gas riconsegnato presso il Punto di Riconsegna interessato ma occorre farne espressa richiesta.

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Catia Tarquini