L’Autorità per l’energia ha pubblicato la Delibera 569/2018/R/com che stabilisce che dal 1° gennaio 2019 anche per le bollette del gas, nei casi di rilevanti ritardi nella fatturazione per responsabilità del venditore o del distributore, il cliente potrà eccepire la prescrizione e pagare solo gli importi fatturati relativi ai consumi più recenti di 2 anni.
La riduzione della prescrizione da 5 a 2 anni era già prevista per le forniture elettriche dal 1° marzo 2018, in attuazione della Legge di bilancio 2018 (legge 205/2017), grazie alle Delibere 7/2018/R/com e 264/2018/R/com . Inoltre, per una maggiore trasparenza sugli importi prescrittibili e per rendere più facile al cliente esercitare il proprio diritto, i venditori saranno tenuti a emettere una fattura separata contenente esclusivamente gli importi per consumi risalenti a più di 2 anni. In alternativa, tali importi dovranno essere evidenziati in maniera chiara e comprensibile nella fattura contenente anche gli importi per consumi più recenti di 2 anni. In ogni caso, i venditori sono tenuti ad informare il cliente della possibilità di eccepire gli importi prescrittibili e a fornire un format che faciliti la comunicazione della sua volontà di non pagare. Inoltre, gli importi oggetto di prescrizione dovranno essere automaticamente esclusi dai pagamenti nel caso fosse stata scelta la domiciliazione bancaria/postale o su carta di credito come modalità di addebito.
Nel caso di presunta responsabilità del ritardo di fatturazione di consumi risalenti a più di due anni attribuibile al cliente, invece, il venditore dovrà indicare nella bolletta l’ammontare degli importi relativi a tali consumi – che devono essere pagati -, nonché i motivi della presunta responsabilità del cliente e le modalità per inviare un eventuale reclamo al venditore. Qualora il venditore rinunciasse autonomamente ai crediti prescrittibili, dovrà unicamente fornirne adeguata informativa al cliente.
Infine, viene aperta una consultazione con tutti i soggetti interessati per efficientare le interazioni tra gli operatori della filiera e ottimizzare la raccolta dei dati utili alla fatturazione finale. In attesa dei suoi esiti, nei casi in cui il venditore, non responsabile direttamente del ritardo di fatturazione degli importi per consumi risalenti a più di due anni e che non disponga degli elementi per individuare la responsabilità di tale ritardo, dovrà assolvere specifici obblighi informativi per consentire comunque al cliente finale di comunicare la volontà di eccepire la prescrizione.