Mercato gas naturale: l’Autorità delibera un Testo unico per fare ordine in materia.

Da gennaio 2012 nuove disposizioni su tutela e responsabilità prelievi di gas naturale con norme omogenee al mercato elettrico.

Premessa
L’Autorità per l’energia, con la Delibera Arg/gas 99/11 -Disposizioni per il mercato della vendita al dettaglio del gas naturale: servizio di default, acquisto e perdita della responsabilità dei prelievi e approvazione del Testo Integrato Morosità Gas (TIMG). Modifiche e integrazioni alla disciplina vigente in materia di contenimento del rischio creditizio per il mercato della vendita al dettaglio di energia elettrica – ha approvato un insieme di misure per favorire lo sviluppo della vendita al dettaglio del gas anche attraverso una disciplina organica della morosità, il completamento dell’assetto dei servizi di tutela e della regolazione sulla responsabilità dei prelievi.

Novità
La Delibera approva, nell’Allegato A, uno specifico Testo integrato morosità gas (TIMG), che introduce il servizio di default (artt. 17 e 18) e aggiorna la regolazione preesistente.

Il TIMG raccoglie l’intera disciplina in materia di morosità, con particolare riferimento alla regolazione dei servizi di distribuzione e vendita, contrastando il fenomeno della morosità (dalla messa in mora, agli interventi di sospensione della fornitura) con opportune distinzioni a seconda che il cliente finale rientri o meno nella categoria disalimentabile. Nel testo sono anche definite le modalità di cessazione amministrativa e di erogazione del servizio di default appositamente introdotto e lo switching con riserva che consente il ritiro di una richiesta di cambio nel caso in cui il punto di riconsegna sia sospeso per morosità.

Sulla base del D.Lgs di attuazione del Terzo pacchetto Ue n. 93/11 che affida al distributore territorialmente competente il bilanciamento della propria rete in relazione ai punti di prelievo di un cliente finale rimasto senza fornitore di gas, viene poi introdotto il servizio di default, un nuovo servizio di ultima istanza che va ad aggiungersi al FUI (il fornitore di ultima istanza). Il servizio, erogato secondo modalità e condizioni definite dall’Autorità, con meccanismi tali da incentivare i clienti a cercare un nuovo venditore, è definito in un nuova sezione nel Testo integrato vendita gas (TIVG).

La delibera Arg/gas 99/11 dà poi al venditore la possibilità di comunicare all’impresa distributrice la cessazione amministrativa, che corrisponde alla risoluzione del contratto di vendita con il cliente finale. Ciò consente di regolare lo switching out permettendo al venditore di indicare la data dalla quale cessa la propria responsabilità dei prelievi relativamente ad un punto di riconsegna. La regolazione dello switching out è stata effettuata con una modifica alla deliberazione n. 138/04, prevedendo una comunicazione alle imprese di distribuzione a seguito della risoluzione del contratto di vendita con il cliente finale.

Inoltre, con un intervento sulla deliberazione n. 229/01 sono stati modificati i livelli del deposito cauzionale per adeguare gli importi previsti alla stima della spesa sostenuta dal venditore per un mese di fornitura del servizio, togliendo i riferimenti ai livelli da applicare ai clienti finali e prevedendo disposizioni transitorie sulla rateizzazione dell’incremento per i clienti già esistenti. I livelli da applicare ai clienti finali sono stati inseriti nel Tivg.

La nuova disciplina entrerà in vigore il 1° gennaio 2012, salvo dove indicato diversamente, in modo da consentire che il servizio di default possa iniziare ad operare successivamente all’effettiva operatività del nuovo mercato di bilanciamento, attesa per il dicembre 2011, e affinché gli operatori possano effettuare le opportune modifiche, anche di carattere informatico, necessarie ad implementare quanto previsto dal Timg.

Azioni di Confindustria Firenze
In vista dei mutamenti che si stanno delineando con la completa apertura dei mercati energetici nazionali e la previsione della creazione di un unico mercato europeo dell’energia, il supporto di competenze esperte per la gestione degli approvvigionamenti energetici è un valido strumento per risparmiare nel costo delle bollette e programmare i propri investimenti aziendali.

Gli uffici del Consorzio Energie Firenze sono a disposizione delle imprese interessate ad un aggiornamento e confronto sul tema di estrema attualità del costo dell’energia in bolletta.

1. Qualora presso un punto di riconsegna sia eseguita la Cessazione amministrativa per morosità a seguito di impossibilità di Interruzione dell’alimentazione del punto di riconsegna o per un punto di riconsegna non disalimentabile, l’impresa di distribuzione applica, nei confronti del cliente finale titolare del punto, il servizio di default di cui al Titolo IV del TIVG. Il servizio di default decorre dalla data in cui si producono gli effetti della Cessazione amministrativa per morosità e dura sino a quando non viene effettuata la disalimentazione del punto di riconsegna ai sensi del comma 17.5, fatto salvo quanto previsto dai commi 35.1 e 35.2 del TIVG.

Consorzio Energie Firenze
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tel. 055 2707286 – fax: 055 2707204
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