Diagnosi Energetica: chiarimenti dell’ENEA sull’obbligo ai sensi del D. Lgs. 102/2014.

Premessa
Ritorniamo sul tema oggetto anche di due Seminari organizzati dal Consorzio Energie Firenze in collaborazione con la Società di Servizi SAIF di Confindustria Firenze in merito agli obblighi di Diagnosi Energetica derivanti dal D. Lgs. 102/2014.

La normativa (Decreto Legislativo 4 luglio 2014, n. 102 – Attuazione della Direttiva 2012/27/UE sull’efficienza energetica) prevede infatti che: Le grandi imprese e le imprese a forte consumo di energia eseguono una diagnosi energetica, condotta da ESCo, EGE o auditor energetici e da ISPRA (EMAS), nei siti produttivi italiani entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni.

Il D. Lgs. 102/2014 con l’articolo 8 ha reso obbligatoria la Diagnosi Energetica per le grandi imprese e per le imprese, anche PMI, che beneficiano degli incentivi come energy intensive.

Recentemente ENEA ha chiarito la definizione di grandi imprese e le aziende a forte consumo di energia.

Le grandi imprese sono quindi le aziende che impiegano oltre 250 dipendenti, o hanno un fatturano più di 50 milioni di euro, o hanno un bilancio superiore ai 43 milioni di euro. Per altro un’impresa non è considerata una PMI se almeno il 25% del suo capitale è controllato a qualsiasi titolo da enti pubblici.

Le aziende a forte consumo di energia sono invece le cosiddette imprese energivore – beneficiarie delle riduzioni delle parti A della tariffa elettrica – che vedano verificate le condizioni seguenti:

1. abbiano utilizzato in un anno almeno 2,4 GWh di energia elettrica oppure almeno 2,4 GWh di energia diversa dall’elettrica;

2. il rapporto tra il costo effettivo dell’energia utilizzata, ed il valore del fatturato, non sia inferiore al 3%;

3. azienda manifatturiera (codice Ateco compreso tra 10 e 33).

Ricordiamo infine che Enea ha chiarito che le imprese obbligate che non effettuano la diagnosi sono soggette ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 4.000 a 40.000 euro. La sanzione tuttavia non esime dall’effettuazione della diagnosi che deve comunque essere comunicata all’ENEA entro sei mesi dall’irrogazione della sanzione stessa.

Vi sono due strade per ottemperare all’obbligo:
– l’audit, realizzato come previsto dalla norma UNI CEI/TR 11428:2011.
– la certificazione ISO 50001, con l’approccio sistemico nella definizione di obiettivi energetici e nell’individuazione degli strumenti adatti al loro raggiungimento con l’integrazione delle procedure negli altri sistemi di gestione aziendale.

Il Consorzio CEF ha attivato accordi specifici con società certificate e abilitate a realizzare Diagnosi Energetiche secondo le norme vigenti.

Possiamo supportare l’impresa nella la scelta migliore e per poter trasformare l’obbligo dell’audit in una opportunità di risparmio energetico e di allineamento nei sistemi di gestione dell’azienda, nella reportistica e nella corretta gestione della pratica energy intensive per garantire l’ottenimento degli incentivi.

Gli uffici del Consorzio sono a disposizione per organizzare incontro e sopralluogo per individuare le specifiche esigenze e fabbisogni aziendali e definire un sevizio.

Consorzio Energia Firenze

Via Valfonda 9/11, 50123 Firenze
tel. 055 2707286 – fax. 055 2707204
e-mail consorzio.cef@confindustriafirenze.it

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