Agevolazioni per il risparmio energetico negli edifici

ENERGIA: Agevolazioni per il risparmio energetico negli edifici

La Legge Finanziaria 2008 proroga fino a tutto il 2010 il termine ultimo, per usufruire dell’agevolazione del 55%, in cui posso essere effettuati gli interventi volti al risparmio energetico di un edificio. Interessanti i risparmi energetici ottenibili dagli interventi architettonici come la coibentazioni di pareti o del tetto.

Proviamo a darle qualche indicazione circa la procedura di richiesta di agevolazione in merito a operazioni di coibentazioni.
Ai sensi dell’art. 1, comma 345 della legge 296/2006, sono agevolati gli interventi sull’involucro dell’edificio, riguardanti le strutture opache verticali (ad es. il cosiddetto cappotto dell’edificio), le strutture opache orizzontali (coperture e pavimenti) e le finestre, comprensive di infissi, che consentano di ottenere una riduzione della trasmittanza termica U, in base ai valori contenuti nella tabella dell’Allegato D del decreto attuativo. Per tale categoria di interventi, la norma ha stabilito un limite massimo di detrazione in misura pari a 60.000 euro. L’art. 1, comma 3, del decreto attuativo ha chiarito che, per interventi sull’involucro di edifici esistenti, si intendono gli interventi su edifici esistenti, su parti di edifici esistenti, delimitanti il volume riscaldato verso l’interno e verso vani non riscaldati, che rispettano i requisiti di trasmittanza termica indicati nella citata tabella dell’Allegato D dello stesso decreto attuativo.
Con riferimento agli interventi sulle strutture opache che costituiscono l’involucro edilizio, comprensive delle opere provvisionali e accessorie, il decreto attuativo prevede che sono ammesse in detrazione le spese relative a:
• fornitura e posa in opera di materiale coibente per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
• fornitura e posa in opera di materiali ordinari, anche necessari alla realizzazione di ulteriori strutture murarie a ridosso di quelle preesistenti, per migliorare le caratteristiche termiche delle strutture esistenti;
• demolizione e ricostruzione dell’elemento costruttivo interessato dall’intervento.

In relazione alla sostituzione delle finestre, comprensive di infissi, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che sono agevolabili anche le spese per componenti accessorie, come gli scuri e le persiane, che siano accorpati al manufatto principale.

Per beneficiare della detrazione per gli interventi di riqualificazione energetica non è necessario effettuare alcuna comunicazione preventiva all’Amministrazione finanziaria, ma occorre:
• acquisire l’asseverazione di un tecnico abilitato;
• acquisire un attestato di certificazione energetica o di qualificazione energetica;
• inviare la documentazione all’ENEA entro 90 giorni dalla conclusione dei lavori esclusivamente per via telematica al sito www.acs.enea,it;
• pagare mediante bonifico bancario;
• farsi indicare in fattura il costo della manodopera impiegata nei lavori.

Per quanto attiene all’asseverazione per gli interventi sull’involucro degli edifici esistenti, l’art. 7 del decreto attuativo precisa che la detta asseverazione deve specificare il valore della trasmittanza originaria del componente su cui si interviene e che, successivamente all’intervento, le trasmittanze dei medesimi componenti sono inferiori o uguali ai valori riportati nella tabella dell’Allegato D al decreto attuativo.

Tuttavia la risoluzione dell’Agenzia delle Entrate, del 01/08/2008 n. 340/E limita la detrazione fiscale volta a promuovere il risparmio energetico degli edifici ai titolari di redditi d’impresa solamente per i fabbricati strumentali.

Dunque i benefici per la riqualificazione energetica degli immobili spettano solo a chi li utilizza. L’Agenzia delle Entrate ha pertanto negato ad una società la possibilità di fruire delle detrazioni per interventi volti al risparmio energetico in riferimento ad immobili locati.

Gli uffici del Consorzio di Confindustria Firenze CEF, referente dott.ssa Catia Tarquini tel. 055 2707.286 – fax 055 2707204, consorzio.cef@confindustriafirenze.it, rimangono a disposizione per le aziende interessate ad approfondimenti sul tema.

ShareShare on FacebookShare on Google+Tweet about this on TwitterShare on LinkedIn

th.thantalas@gmail.com

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *