Accise sull’energia: chiarimenti sul rimborso addizionale provinciale energia elettrica 2010-11

Chiarimenti sul tema del rimborso delle accise provinciali pagate sull’energia elettrica negli anni 2010-2011 a seguito della sentenza della Corte di Cassazione.

Contesto e opportunità
La sentenza della Corte di Cassazione (Sentenza 23 ottobre 2019, n. 27099) ha rimarcato –  per certi versi –  l’illegittimità delle accise provinciali sull’energia elettrica del biennio 2010-2011, poi abolite dal 2012 con un decreto del 5 gennaio. L’illegittimità è scaturita da una indicazione della UE (Direttiva 2008/118/CE) sulle modalità di prelievo del tributo adottato in quel periodo.

L’addizionale dell’accisa è stata infatti applicata sul prelievo di energia elettrica (fino a kWh 200.000 mensili) fino alla data della sua abrogazione, vale a dire il 31 dicembre 2011. L’aliquota variava da Provincia a Provincia con un importo compreso tra 0,0093 €/kWh e 0,0114 €/kWh. Considerato lo scaglione di consumo mensile massimo su cui veniva addebitata l’addizionale (200.000 kWh), la spesa massima che un’azienda può aver sostenuto è di circa € 27.000/anno.

La sentenza menzionata ha disposto che per ottenere il rimborso dell’accisa indebitamente pagata il consumatore finale che non fosse Soggetto Obbligato (titolare di codice ditta) può agire nei confronti del fornitore. Poiché il rapporto tra fornitore e consumatore ha natura civilistica, l’azione di recupero si prescrive nel termine di 10 anni dal pagamento dell’indebito.

In conclusione, si tratterebbe dell’opportunità di recuperare l’importo dell’addizionale provinciali dell’accisa corrisposta sui consumi elettrici del 2010 e 2011.

Osservazioni
In calce è allegata la sentenza che di fatto ha stabilito che l’impresa ricorrente che ha avanzato la richiesta di risarcimento dell’accisa indebitamente versata, non avrebbe dovuto chiedere il denaro direttamente all’Agenzia delle Dogane, ma al fornitore di energia.

La cosa importante che viene sancita nella sentenza è che il fornitore di energia potrà richiedere a sua volta il rimborso alla Agenzia delle Dogane una volta superati i 3 gradi di giudizio. In pratica l’unica via per il fornitore  – che resta un soggetto passante – di avere a sua volta la certezza del risarcimento, è quella di opporsi per vie legali all’azienda e fare ricorso fino alla Cassazione, la quale deve imporre al fornitore di ridare i soldi all’azienda e consentire poi al fornitore di poter chiedere a sua volta risarcimento all’Agenzia delle Dogane. È plausibile che l’effetto di questa procedura andrebbe a collassare completamente il nostro sistema giudiziario!

Al momento pare chiaro che le sentenze di Cassazione non fanno legge, ma valgono solo per il singolo caso preposto; ne consegue che ogni azienda dovrebbe ricorrere per vie legali singolarmente ed i pareri potrebbero essere diversi per singolo caso.

Azioni del Consorzio Energie Firenze
Preso atto che sulle controversie fra l’unione Europea e l’Italia, è lo Stato che deve provvedere ad emanare chiare direttive (e non la giustizia ordinaria), riteniamo che la possibilità per le imprese di richiedere il rimborso per le accise pagate sia un’opportunità ancora fortemente discutibile e degna di un approfondimento.

Il Consorzio Energie Firenze ha attivato uno studio approfondito della normativa in materia tramite il proprio legale e ha mobilitato il Coordinamento dei Consorzi di Confindustria e Confindustria, che ha già richiesto un pronunciamento al Ministero delle Finanze. Parere che dovrebbe arrivare a breve.

Il Consorzio Energie Firenze propone ai propri soci e alle aziende aderenti a Confindustria Firenze un incontro di dettaglio per cogliere tale opportunità il giorno martedì 11 febbraio 2020, dalle ore 14.00 alle ore 16.00. A breve l’invito con il Programma dell’incontro.

Ringraziamo il Consorzio Energia della Confindustria Marche Nord che tiene alta l’attenzione sul tema veicolando le informazioni a tutto il Coordinamento dei Consorzi di Confindustria.

 

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 ottobre 2019, n. 27099 – L’istanza di rimborso è esclusa all’utente finale in quanto il soggetto legittimato sono i soggetti che forniscono l’energia

 https://www.studiocerbone.com/corte-di-cassazione-sentenza-23-ottobre-2019-n-27099-listanza-di-rimborso-e-esclusa-allutente-finale-in-quanto-il-soggetto-legittimito-sono-i-soggetti-che-forniscono-lenergia/

 

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Catia Tarquini